Il gruppo di Autonomia&Indipendenza condivide la preoccupazione espressa da molti colleghi in ordine alla proposta di modifica dell’art. 2 Legge Guarentigie, oggetto di discussione del C.S.M., in quanto l’ampliamento delle ipotesi di trasferimento di ufficio andrebbe ad incidere sul principio di inamovibilità del magistrato, presidio fondamentale posto dalla Costituzione a tutela dell’indipendenza dei magistrati.
Pur consapevoli che l’attuale formulazione, che limita l’applicazione del trasferimento d’ufficio ex art. 2 L.G. ai soli casi incolpevoli, appare irrazionale in quanto la norma non trova perciò applicazione invece per i casi più gravi ossia quelli colpevoli, non può che destare forte perplessità la prospettiva di ampliare a dismisura il potere d’intervento del C.S.M. con riguardo a tutte quelle condotte che potenzialmente rechino pregiudizio al “prestigio dell’ordine giudiziario”, concetto indefinito e completamente privo di qualsivoglia tipizzazione. Tali perplessità sono peraltro alimentate dall’aver constatato in più occasioni che il C.S.M. non sempre ha agito con il medesimo rigore, dando a volte l’impressione di essere condizionato da valutazioni “altre” rispetto alle oggettive contestazioni mosse ai magistrati coinvolti.
In ogni caso ogni eventuale ampliamento della sfera di intervento ex art. 2 L.G. deve essere compensato dalla previsione di maggior tutele dell’incolpato nell’ambito del procedimento amministrativo, al pari di quelle previste per il procedimento disciplinare, essendo evidente a tutti che il trasferimento d’ufficio rappresenta una misura sanzionatoria “para – disciplinare”.
Sotto questo profilo auspichiamo un intervento tempestivo del C.S.M., che dispone dei mezzi di normazione secondaria per rendere conformi le disposizioni procedimentali ai diritti costituzionali.
Il gruppo di Coordinamento di A&I