In questi giorni abbiamo ricevuto moltissime richieste di informazioni sulle pesanti ricadute economiche della riforma delle pensioni di cui alla L. n. 335/1995, con la quale è stato introdotto, tra l’altro, il massimale contributivo.
E’ ovviamente imprescindibile attivarsi per l’adozione di adeguate forme di tutela.
A seguito della nostra segnalazione, è stato prontamente convocato il Comitato Intermagistrature. Anche in tale sede Autonomia e Indipendenza ed il suo Ufficio Sindacale sono disponibili a fornire ogni utile contributo e collaborazione.
Nelle more, al fine di consentire ai colleghi di valutare meglio l’opportunità di procedere al riscatto della laurea alla luce dell’introduzione del massimale contributivo (oggi fissato in € 100.324,00, con la circolare n. 11/2015 dell’INPS, consultabile al link ), riteniamo utile evidenziare alcuni punti della circolare n. 42/2009 dell’INPS (circolare che, allo stato, costituisce l’unico riferimento normativo che contenga chiarimenti specifici sul punto e che è consultabile al link ).
a) nel momento in cui il livello retributivo del lavoratore si attesta al di sopra del massimale contributivo annuo i datori di lavoro devono acquisire da parte degli stessi una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva; in caso affermativo i datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione pensionistica l’intera retribuzione, senza cioè applicare il massimale contributivo;
b) a tal fine si chiarisce che la contribuzione versata anteriormente al 1.1.1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, Casse per liberi professionisti), anche se diversa da quella di iscrizione alla data del 1.1.1996, comporta la non applicazione del massimale contributivo;
c) inoltre l’ingresso di anzianità assicurative derivanti da accrediti figurativi e riscatti determina la loro collocazione temporale nei periodi cui i relativi eventi si riferiscono;
d) in particolare i soggetti assunti successivamente al 31.12. 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1.1.1996 non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente (precisandosi tuttavia che, nel caso di riscatto, l’acquisizione da parte dell’interessato della qualità di “vecchio iscritto” alle gestioni pensionistiche obbligatorie è subordinata, comunque, all’assolvimento del relativo onere economico);
e) al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi contributivi il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro dell’avvenuta presentazione della domanda di riscatto ovvero di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente fornendo copia della ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda.
Per procedere al riscatto degli anni del corso di laurea occorre oggi fare domanda tramite il sito dell’INPS, previa richiesta e rilascio del relativo PIN dispositivo; in passato la domanda veniva presentata al Ministero, con tempi di evasione dell’istanza molto superiori agli attuali. Sul sito dell’INPS sono anche disponibili alcune simulazioni di riscatto al fine di ipotizzare il presumibile onere economico, che può comunque essere rateizzato in massimo 10 anni.
Sotto il profilo strettamente economico va considerato che il riscatto di un intero quadriennio di laurea dopo oltre 13 anni di servizio può avere costi molto elevati (anche superiori ad €. 60.000), ma che solo con questo sistema è possibile “riportare” la quota di retribuzione eccedente il massimale di €. 100.324,00 nell’area “pensionabile”, restituendo congruità alla futura pensione (che altrimenti potrebbe essere anche più che dimezzata rispetto a quella attuale). Non deve quindi essere sottovalutata l’opportunità di riscattare anche solo i singoli anni del corso di laurea (o del biennio delle scuole di specializzazione) necessari al fine di acquisire un’anzianità contributiva anteriore al 31.12.1995 e di profittare conseguentemente delle favorevoli disposizioni di cui alla suesposta circolare INPS.
In ogni caso è bene considerare che i contributi trattenuti illegittimamente ammontano, in media a €. 3.000 all’anno e che questa somma arriverà fino a €. 6.000 all’anno col progredire dell’anzianità e della retribuzione.
Quindi, pur auspicando l’adozione anche per la magistratura di più adeguate forme di tutela (quali la costituzione di un vero e proprio Fondo di previdenza complementare in cui far confluire anche i contributi già prelevati oltre il massimale) e ferma restando la valutazione di ogni opportuna azione dinanzi al Giudice amministrativo (al quale spetta la giurisdizione), si ravvisa l’opportunità di attivarsi per evitare la maturazione della prescrizione quinquennale in relazione ai contributi già indebitamente prelevati.
Per questo abbiamo ritenuto utile predisporre un modello di diffida da inviare a mezzo pec o raccomandata A/R all’INPS ed al Ministero, che riportiamo in calce alla presente.
L’Ufficio Sindacale di “Autonomia&Indipendenza”