Retribuzioni

  1. CONCORSO DI SECONDO GRADO E RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITA’ CONVENZIONALE
    Cari colleghi,

    • questo documento si rivolge ai colleghi più giovani, ossia i colleghi nominati a seguito del superamento di concorsi prevedenti i nuovi requisiti di ammissione di cui agli artt. 1 e ss. d.lgs. n. 160/06 (così come modificato dalla l. n. 111/07).
    • l’Ufficio Sindacale di A&I intende occuparsi della possibilità per questi colleghi di ottenere il riconoscimento della cd. anzianità convenzionale, di cui godono i magistrati amministrativi e contabili, nonché gli avvocati dello Stato.
    • l’art. 4 comma 2 della legge n. 425/1984, relativa al trattamento economico dei magistrati, prevede infatti che “I periodi di servizio e di attività professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell’attuale carriera di appartenenza”; in pratica, si tratta di un incremento stipendiale di circa € 500,00 lordi al mese.
    • tale norma (che concerne i soli aspetti retributivi e non quelli giuridici) collega il beneficio dell’anzianità convenzionale al fatto che i magistrati, per l’accesso al ruolo di appartenenza, abbiano sostenuto un concorso di secondo grado, intendendosi per tale quello per accedere al quale è richiesta, oltre al titolo di studio, una specifica attività pregressa di servizio o professionale.
    • ebbene, con gli artt. 1 e ss. d.lgs. n. 160/06 (così come modificato dalla l. n. 111/07), sono stati modificati i requisiti di ammissione al concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria e può ormai affermarsi che tale concorso sia un concorso di cd. secondo grado.
    • l’art. 2 comma 1 del d. lgs. n. 160/06 dispone infatti che al concorso sono ammessi:
      1. i magistrati amministrativi e contabili;
      2. i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
      3. i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
      4. gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
      5. i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
      6. gli avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari (nonché, a seguito della sentenza n. 296 del 2010 della Corte costituzionale, coloro che abbiano conseguito soltanto l’abilitazione all’esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati);
      7. coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
      8. i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
      9. i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
      10. i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
    • occorre quindi verificare se ed in quali termini sia possibile riconoscere la c.d. anzianità convenzionale ai magistrati ordinari che abbiano superato un concorso di secondo grado.
    • il problema si pone perché l’art. 4 comma 2 legge n. 425/1984 non collega il beneficio dell’anzianità convenzionale al solo superamento di un concorso di secondo grado, ma fa esplicito riferimento a periodi di servizio e di attività professionale richiesti per l’accesso al concorso, laddove invece l’art. 2 comma 1 del d. lgs. n. 160/06 fra i requisiti per l’accesso al concorso prevede sia pregresse esperienze lavorative o professionali sia pregresse attività di studio o di ricerca.
    • con la sentenza n. 25/14 del TAR Sicilia, sez. Catania, è stata riconosciuta l’anzianità convenzionale ad un ricorrente che aveva svolto precedente attività lavorativa ultraquinquennale presso una pubblica amministrazione, mentre è stata negata ad altro ricorrente che aveva conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, escludendosi che le attività di studio e ricerca siano parificabili ad attività lavorative e professionali.
    • in attesa dell’esito del gravame proposto avverso tale sentenza e di cui vi terremo prontamente aggiornati (e fermo ogni ulteriore approfondimento circa la possibilità di sostenere una diversa e più favorevole interpretazione della normativa di riferimento), può quindi affermarsi che il beneficio economico dell’anzianità convenzionale deve essere senz’altro riconosciuto ai magistrati ordinari che siano stati ammessi al concorso ai sensi delle suindicate lettere a), b), c), d), e), g) dell’art. 2 comma 1 d. lgs. n. 160/2006.
    • più articolata appare invece la posizione dei magistrati ordinari ammessi al concorso ai sensi della lettera f) dell’art. 2 comma 1 d. lgs. n. 160/2006, cioè come avvocati iscritti all’albo non incorsi in sanzioni disciplinari ovvero, a seguito della suindicata sentenza della Corte costituzionale, col titolo di abilitazione all’esercizio della professione forense anche se non  iscritti al relativo albo degli avvocati: in particolare, non pare potersi dubitare della possibilità di ottenere il riconoscimento del beneficio per gli iscritti all’albo degli avvocati, poiché l’iscrizione all’albo è indice di esercizio di un’ “attività professionale”; non altrettanto può dirsi per coloro che siano solo abilitati all’esercizio della professione forense, poiché la sola abilitazione all’esercizio di una professione non è equiparabile a pregresso periodi di servizio o di attività professionale.
    • il beneficio non è stato invece ad oggi riconosciuto ai magistrati ordinari ammessi al concorso ai sensi delle lettere h), i), l) dell’art. 2 comma 1 d. lgs. n. 160/2006.
    • in conclusione i colleghi che, sulla base della normativa vigente e della suindicata sentenza del G.A., possono vedersi riconosciuto il beneficio dell’anzianità convenzionale, debbono formulare apposita istanza al Ministero della Giustizia – Direzione Generale Magistrati – Ufficio Stipendi, via Arenula, Roma, rappresentando la propria situazione e richiedendo l’applicazione delle disposizioni in materia stipendiale contenute nell’4 comma 2 della legge n. 425/1984, con conseguente adeguamento retributivo e corresponsione degli emolumenti arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.
    • per ulteriori informazioni, potete rivolgervi all’Ufficio Sindacale di A&I (via mail all’indirizzo ufficiosindacale@autonomiaeindipendenza.it) e ad i referenti territoriali di Autonomia e Indipendenza (il cui elenco è consultabile sul sitowww.autonomiaeindipendenza.it alla sezione “contatti”).L’Ufficio Sindacale di Autonomia e Indipendenza
  2. ANZIANITA’ CONVENZIONALE – ULTERIORI CHIARIMENTI

    Cari colleghi,

    • questo documento si rivolge sempre ai colleghi più giovani (ossia ai colleghi nominati a seguito del superamento di concorsi prevedenti i nuovi requisiti di ammissione di cui agli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 160/06, così come modificato dalla l. n. 111/07) e contieneulteriori approfondimenti sul tema del riconoscimento della cd. anzianità convenzionale a seguito delle varie domande formulate all’ufficio sindacale di A&I.
    • i primi colleghi che hanno con certezza superato il concorso di secondo grado sono stati nominati con D.M. 5.8.2010; la questione relativa al riconoscimento dell’anzianità convenzionale concerne quindi sicuramente tale D.M. e quelli successivi.
    • diversamente, è incerta la posizione dei colleghi che hanno superato i c.d. concorsi ibridi, ossia quei concorsi in cui il possesso di particolari requisiti non costituiva un vero e proprio presupposto di ammissione al concorso, ma consentiva solo di non sostenere la prova preselettiva; stiamo approfondendo l’eventuale possibilità di ottenere il riconoscimento del beneficio dell’anzianità convenzionale anche in favore dei colleghi nominati a seguito dei c.d. concorsi ibridi e vi terremo, come sempre, prontamente aggiornati.
    • così individuati i D.M. interessati dalla questione in esame, è in primo luogo urgente chiarire che il diritto alla corresponsione delle differenze retributive non percepite – maggiorate di interessi e rivalutazione – è soggetto, per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, al termine quinquennale di prescrizione.
    • è pertanto importante che i colleghi nominati con D.M. 5.8.2010 procedano in tempi brevi ad inviare a mezzo A/R o pec apposita istanza e diffida all’Amministrazione ed a tal fine abbiamo predisposto un modello di istanza che riportiamo in calce a questa e – mail e che pubblicheremo a breve sul sito www.autonomiaeindipendenza.it (diffida che, pur se allo stato a fini meramente precauzionali e cautelativi, ben può essere inviata anche dai colleghi nominati a seguito dei c.d. concorsi ibridi).
    • stiamo anche approfondendo e verificando la possibilità di estendere il beneficio in questione anche ai colleghi, nominati con D.M. 5.8.2010 o seguenti, che hanno partecipato in concorso in quanto in possesso dei requisiti di ammissione di cui alle lettere h), i) ed l) dell’art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 160/2006 (tra cui i colleghi che hanno frequentato le scuole di specializzazione); stiamo del pari verificando, a seguito dell’avvenuto riconoscimento del beneficio in esame solo ad alcuni colleghi, la possibilità di agire per ottenere un riallineamento generale delle retribuzioni in modo da assicurare in proiezione futura anche ai colleghi non vincitori di un concorso di secondo grado (ovvero vincitori di un concorso di secondo grado cui sono stati ammessi in forza della frequentazione delle scuole di specializzazione) un trattamento economico corrispondente a quello riconosciuto ad altri magistrati, quale applicazione del principio della parità delle carriere retributive tra magistrati.
    • come sempre, per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Sindacale di A&I (via mail all’indirizzo ufficiosindacale@autonomiaeindipendenza.it) e ad i referenti territoriali di Autonomia e Indipendenza (il cui elenco è consultabile sul sitowww.autonomiaeindipendenza.it alla sezione “contatti”).L’Ufficio Sindacale di Autonomia e Indipendenza

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