ALLARME PENSIONI:
1. Il resoconto dell’incontro del Comitato Intermagistrature e la posizione dell’INPS
2. Le forme di tutela proposte ed in corso di studio da parte di A&I
3. La tesi dell’inapplicabilità del massimale contributivo ai magistrati
4. Tabella esplicativa dell’applicabilità del massimale contributivo in relazione al DM di nomina.
1. Il resoconto dell’incontro del Comitato Intermagistrature e la posizione dell’INPS.
In questi ultimi giorni l’ “allarme pensioni” è, giustamente, al centro del dibattito. Vi è stato un incontro del Comitato Intermagistrature, convocato su nostra sollecitazione e al quale abbiamo partecipato. Si è trattato di un incontro preliminare, nel corso del quale i rappresentanti delle varie magistrature e dell’avvocatura dello stato hanno mostrato grande attenzione al tema, che tutti hanno chiesto di approfondire.
In vista dell’adozione di iniziative comuni di tutela, comprendiamo la necessità di un approfondimento da parte di tutti i soggetti coinvoltie condividiamo quindiil comunicato emesso dalla Giunta esecutiva dell’ANM.
Tuttavia, a nostro avviso occorre sin d’ora chiarire ai colleghi alcuni punti fermi e sgombrare il campo da alcuni equivoci di fondo.
Il primo dato inoppugnabile che è emerso dall’incontro è che l’INPS ritiene applicabile ai magistrati ed agli avvocati dello stato l’art. 2 comma 18 della riforma Dini e, per il tramite delle amministrazioni di riferimento, sta appunto individuando coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano alcuna anzianità contributiva.
L’altro dato certo è che l’applicazione del massimale contributivo (che oggi è di poco più di 100.000 euro, calcolati sull’ammontare della retribuzione) comporterà il taglio delle pensioni future in misura drastica ed anche superiore al 50% (basti pensare che 100.000 euro corrispondono oggi all’incirca al 50 % della retribuzione lorda complessiva goduta dai magistrati col massimo dell’anzianità).
2. Le forme di tutela proposte ed in corso di studio da parte di A&I
In questa situazione è quindi incontestabile che occorre agire, oggi, per tutelare il “futuro”dei magistrati e gli avvocati dello stato più giovani.
Ecco perché abbiamo inviato un modello di diffida per richiedere il recupero dei contributi trattenuti dall’amministrazione per la quota oltre il massimale contributivo che non saranno destinati a comporre la pensione. Ecco perché abbiamo rappresentato la possibilità, a legislazione vigente e secondo le stesse circolari emanate dall’INPS, di retrodatare l’anzianità contributiva prima del 31 dicembre 1995 riscattando gli anni (o alcuni anni) di laurea od operando ricongiungimenti coi contributi versati per altre esperienze lavorative.
Ecco perché stiamo approfondendo con l’INPS le modalità concrete tramite cui ottenere tale retrodatazione dell’anzianità contributiva per rispondere, quanto prima possibile, ai tanti colleghi che hanno formulato domande o quesiti sul punto.
Ecco perché stiamo studiando adeguate forme di tutela – quali la costituzione di fondi di previdenza complementare – per i colleghi più giovani e non in condizioni di ottenere la retrodatazione dell’anzianità contributiva. Ciò posto, ovviamente intendiamo collaborare con la Giunta esecutiva dell’ANM e le altre magistrature in pieno spirito costruttivo per affrontare un tema così centrale e complesso, anche perché siamo fermamente convinti che la leale collaborazione con la Giunta esecutiva dell’ANM sia una precondizione di ogni attività associativa.
3. La tesi dell’inapplicabilità del massimale contributivo ai magistrati e le perplessità di A&I
Quindi, proprio per contribuire alla risoluzione del problema, riteniamo opportuno evidenziare le nostre perplessità sull’ipotesi di inapplicabilità dell’art. 2 comma 18 ai magistrati e, più in generale, a tutti i non contrattualizzati. Tale ipotesi, rispetto a cui l’INPS e’ assolutamente contraria (il che induce a ritenere pertanto necessario apposito contenzioso per affermarla), pare fondata in buona sostanza sulla sola mancata emanazione del decreto di armonizzazione previsto dall’art. 2 comma 23 della medesima riforma Dini. Riteniamo tuttavia che l’effettivo rilievo di tale disposizione debba essere valutato tenendo conto:
- del fatto che la mancata armonizzazione di cui al comma 23 sembra avere una valenza generale e, come tale, non dovrebbe poter comportare l’automatica inapplicabilità della norma speciale di cui al comma 18, che, per l’appunto, conteneva altra e specifica delega al governo per consentire la creazione di fondi complementari anche in favore dei non contrattualizzati (il che comporta, a nostro avviso, la necessaria applicazione del comma 18 anche a questi ultimi);
-
del fatto che la tesi dell’inapplicabilità, proprio perché fondata su una disposizione di portata generale quale quella di cui al comma 23, sembra comportare, ove portata alle sue logiche conseguenze, l’inapplicabilità ai non contrattualizzati dell’intero passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo;
-
del fatto che la disposizione di cui al comma 23 non è stata confermata da un prolungato comportamento concludente dell’amministrazione, che finora non ha applicato su vasta scala ai magistrati il massimale contributivo di cui al comma 18 solo perché è da pochissimi anni che il tetto retributivo dei 100.000 euro è stato superato dai magistrati ordinari nominati con D.M. dal 1996 in poi (mentre per le altre magistrature i numeri sono così ridotti che il problema non ha mai assunto valenza generale e di attualità).
Tutto questo non significa che, in un’ottica di azione comune e concordata con tutte le altre magistrature, non si possa e non si debba esplorare anche la strada dell’interpretazione abrogatrice dell’art. 2 comma 18 per i non contrattualizzati ed affrontare il presumibile contenzioso con l’INPS che tale strada comporta, una volta che, con il contributo di tutti, si sia verificata l’effettiva possibilità di superare le perplessità che abbiamo sopra esposto e le altre che potrebbero emergere nel prossimo incontro del 2 luglio. Riteniamo però che la centralità del tema, che siamo chiamati tutti a risolvere mentre decorrono i termini di prescrizione sui contributi già trattenuti dall’amministrazione oltre un massimale che l’INPS ritiene applicabile, imponga di valutare e di sottoporre all’attenzione dei magistrati anche altre forme di tutela, che potrebbero comunque consentire ai colleghi di cautelarsi sin d’ora a fronte degli esiti intrinsecamente aleatori di un eventuale contenzioso. Siamo infatti convinti che sia già un importante successo aver posto il tema all’attenzione di tutti e non ci interessa quindi essere i portatori della sola “soluzione”, quanto piuttosto contribuire con gli altri all’individuazione della soluzione più corretta e di maggior tutela per tutti.
4. Tabella esplicativa dell’applicabilità del massimale contributivo in relazione al DM di nomina
Nelle more della prossima riunione del Comitato Intermagistrature vogliamo infine informare i tanti colleghi che hanno proposto dei quesiti che stiamo assumendo maggiori informazioni per verificare le modalità di concreta attuazione della c.d. retrodatazione dell’anzianità contributiva, che, allo stato, può rappresentare una delle forme di tutela per una parte consistente della platea dei soggetti già coinvolti dalla riforma. Per una maggiore comprensione delle diverse ipotesi, abbiamo predisposto lo schema che segue: apri PDF allegato (pag4)