Cari colleghi,
come sapete, e’ stata da taluni prospettata la tesi della radicale inapplicabilità ai magistrati del cd. massimale contributivo, facendo leva su “altra disposizione che esplicitamente prevede(va) una delega al governo per armonizzare il trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici non contrattualizzati con i principi ispiratori della riforma, tenendo conto delle peculiarità della nostra disciplina” e sul presupposto del mancato esercizio di tale delega (si rinvia sul punto, in particolare, alla mail del 12.6.2015 contenente un resoconto dell’ultima riunione del Comitato Intermagistrature).
Anche e soprattutto per approfondire tale tesi, fondata sull’art. 2 comma 23 della riforma Dini, il Comitato Intermagistrature, convocato in via d’urgenza, e’ stato differito al 2 luglio.
Abbiamo da subito espresso le nostre perplessità in ordine a questa tesi, sostenendo che la delega di cui al comma 23 (che si sosteneva non esercitata) concernesse comunque altri profili.
Tuttavia, in un’ottica di collaborazione con l’ANM e nell’auspicio di trovare una soluzione unitaria all’interno del Comitato Intermagistrature, abbiamo ritenuto opportuna la richiesta di rinvio della riunione, anche in modo da consentire “a tutti” uno studio più dettagliato della normativa.
Ebbene, sempre in un’ottica di collaborazione e di servizio, riteniamo utile segnalare che la delega di cui all’art. 2 comma 23 è stata esercitata con il D.Lgs. n. 165/1997 di cui riportiamo in calce gli artt. 9, 10 e 11 (dal cui contenuto non pare invero potersi trarre sostegno alcuno alla tesi dell’inapplicabilità del c.d. massimale).
Riteniamo che questa circostanza meriti di essere adeguatamente valutata nella prossima riunione del Comitato Intermagistrature, al quale è d’obbligo fornire ogni utile e costruttivo contributo per l’individuazione delle adeguate forme di tutela dei colleghi più giovani.
L’Ufficio Sindacale di Autonomia e Indipendenza